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Qui., Mar.

Il 18 Maggio scorso, la Sala Stampa Vaticana ha reso noto il Rescritto “ex audientia SS.mi” concessa l’11 Febbraio c.a. al Card. João Braz De Aviz e all’Ecc. mo Mons. José Rodriguez Carballo, ofm, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (da ora: CIVCSVA). Nel Rescritto si legge che il Papa ha dato alla citata Congregazione, “la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di Vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 § 2 CIC e al diritto proprio dell’Istituto di Vita Consacrata o della Società di Vita Apostolica, fermo restando il can,. 134 § 1”. In esso tra gli Ordinari vengono elencati i Superiori Maggiori, quali il Moderatore Supremo e il Provinciale degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio clericali i quali, “per i propri membri godono di potestà esecutiva ordinaria generale”. Ad essi sono assimilati, nel nostro Diritto particolare, i Superiori Regionali.

Con questo Rescritto, il Papa porta in avanti l’adeguamento della Legislazione Canonica alla dottrina del Concilio Vaticano II che poggia sulla recuperata visione biblico-patristico-liturgica della Chiesa stessa. Collocata in tale contesto la Vita Religiosa, che in sé non è: “ clericale né laicale”(cf can. 581§1 CIC), va compresa come una delle componenti che, con i Chierici e i Laici, formano l’unico Popolo Santo di Dio. Lo stesso processo di adeguamento ha interessato la Curia Romana la cui riforma, invocata a gran voce nelle quotidiane adunanze generali dei Cardinali che hanno preceduto l’inizio degli ultimi tre Conclavi, è delineata nella Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”, promulgata il 19 Marzo scorso la cui parola chiave, a mio modesto avviso, è il termine “servizio” di chiara ascendenza biblico-patristico-liturgica. Servizio da prestare al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi successori degli Apostoli a beneficio della Chiesa e dell’ intera umanità.

Le ricadute pratiche del Rescritto nel nostro Istituto

Le elencherò seguendo passo passo il Rescritto e leggendolo alla luce del Diritto particolare della nostra Congregazione, ovvero delle Costituzioni (da ora=Cost.,).

  1. Utilizzando un linguaggio a noi famigliare, quelli che chiamiamo “Discepoli” potranno, d’ora in poi, essere nominati Superiori di una Casa si badi, non più dal Provinciale o dal Regionale, ma dal Moderatore Supremo con il consenso del Consiglio, fermo restando per la procedura quanto prescrive l’art. 176 delle Cost..
  2. L’eventuale nomina di un Discepolo come Superiore Provinciale, da parte del Moderatore Supremo, avviene con la procedura prescritta dall’art. 185 delle Cost., divenendo effettiva dopo aver ottenuto la “Licenza scritta” dalla CIVCSVA. Quanto si è detto a proposito del Provinciale dovrebbe valere anche per la nomina di un Discepolo quale Superiore Regionale una figura non espressamente citata nel Rescritto, ma di fatto nelle nostre Costituzioni praticamente equiparata a quella del Provinciale (cf art. 182 Cost.)
  3. Un Discepolo, infine, potrà essere eletto Moderatore Supremo dal Capitolo Generale in conformità agli artt. 221-222.6 delle Cost. L’elezione necessita la “Conferma tramite licenza scritta” della CICSVA .E’ evidente che, all’intero del nuovo Consiglio possa essere eletto un Discepolo come Vicario Generale.

L’applicazione del Rescritto

Quanto è stato qui sommariamente esposto è già applicabile in quanto il Papa ha ordinato che il Rescritto entrasse in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione, il 18 Maggio scorso. Va da sé che la sua necessaria integrazione nel Diritto proprio del nostro Istituto esige un ripensamento assai coraggioso della nostra vita comunitaria che a volte ha mostrato un’evidente separazione al suo interno tra Religiosi Chierici e quelli non ordinati; una separazione riscontrabile, nella stessa dizione di “Discepoli” la cui origine, spero venga indagata a partire dal pensiero del nostro beato Fondatore e, in passato, nella diversità dell’abito religioso. L’applicazione del Rescritto, inoltre, aprendo scenari del tutto impensabili fino ad ora, reclama in particolare, una rivisitazione della figura del Discepolo  là dove si parla della sua presenza coessenziale, dello spazio tipico all’interno della Comunità e dell’Apostolato (vedi la voce: Discepolo-i nell’indice analitico delle Cost.,p.171) e della sua formazione (Cost., art.130; 1.2.3). Mi vien di pensare che, rifiutata un’applicazione puramente formale e quasi meccanica del Rescritto, per il rispetto dovuto a tutti i Membri della nostra Congregazione e in particolare ai Discepoli, avvertendo il dovere di preparare per chi ci succederà nella vita paolina una Comunità fraternamente più unita nella missione di evangelizzazione propria del nostro Istituto, occorra avviare una riflessione di tipo “sinodale” che interessi e tutti responsabilmente coinvolga.

Don Alberto Fusi, Procuratore Generale della SSP

 

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